Accesso Civico
Sono previste due modalità di accesso civico:
- Accesso civico semplice
- Accesso civico generalizzato
L’accesso civico “semplice” è il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati che le PP.AA. hanno l’obbligo di pubblicare ai sensi dell’art. 5 comma 1 del decreto legislativo n.33/2013, laddove abbiano omesso di renderli disponibili nella sezione “Amministrazione Trasparente” del proprio sito istituzionale.
L’accesso civico “generalizzato” ai dati e documenti della PA (art. 5 comma 2 del D.L.gs. n.33/2013), prevede che chiunque ha il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, rispetto a quelli oggetto di pubblicazione.