Permessi studio 150 ore


Che cos’è

Il diritto allo studio è uno dei diritti fondamentali ed inalienabili della persona. La legge ed i contratti collettivi danno attuazione a quanto previsto dalla nostra Costituzione disciplinando la materia in maniera tale da garantire ai lavoratori dipendenti la realizzazione di tale diritto, allo scopo di elevare la propria cultura e di sviluppare le proprie capacità professionali, assicurando l’opportunità di assentarsi dal lavoro, usufruendo di appositi permessi.

Normativa di rifrimento

– Legge 20.05.1970, n. 300, art. 10 “lavoratori studenti”;

– Legge 29.03.1983, n. 93, art. 23 “estensione delle norme di cui alla legge 20.5.70, n. 300”;

– Art. 21 del C.C.N.L. Area del Comparto dell’1/9/95;

– Art. 48 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 21.05.18 del Personale del Comparto Sanità – Triennio 2016 – 2018 “Diritto allo studio” che disapplica e sostituisce l’art.22 CCNL del 20.09.2001 integrativo del CCNL del Comparto Sanità del 7.4.1999, “Diritto allo studio”.

Regolamento aziendale

Il Regolamento, in coerenza con quanto previsto dall’art. 48 del CCNL del 21 Maggio 2018, disciplina le modalità di fruizione dei permessi studio da parte del personale dipendente della ASP Messina. Destinatario di tale Regolamento è tutto il personale dipendente a tempo determinato e indeterminato dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina appartenente all’area del comparto (ruolo sanitario, tecnico, professionale e amministrativo) che intende frequentare corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari, di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, rilasciati da scuole statali, paritarie o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico, nonché per sostenere i relativi esami, anche se tali corsi non sono direttamente ed immediatamente correlati alla professionalità ed alle mansioni espletate dal dipendente all’interno dell’Azienda Sanitaria.

Ai dipendenti a tempo parziale (part-time), sia di tipo verticale che orizzontale, i permessi di studio sono concessi, come disposto dal vigente CCNL, in misura proporzionale rispettivamente alla percentuale lavoro part – time svolto.

Chi può usufruire del permesso

Al fine di garantire il diritto allo studio, sono concessi permessi retribuiti nella misura massima di 150 ore annue individuali per ciascun anno solare e per ogni anno previsto dal corso di studi frequentato.

La concessione delle predette 150 ore avviene, come disposto dal vigente CCNL, in ragione del computo del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato riferito agli ultimi mesi di ciascun anno solare, con arrotondamento all’unità superiore.

Nell’avviso annuale sarà quantificata la quota del 3% del personale del comparto che potrà beneficiare dei permessi retribuiti per il diritto allo studio.

Tipologia di corsi

I permessi per studio sono concessi per la partecipazione a corsi di durata almeno annuale e per la preparazione dei relativi esami, ivi compreso l’esame finale destinati al conseguimento di:

  • titoli di studio di istruzione primaria, secondaria, universitaria, post-universitaria;
  • titoli di studio di qualificazione professionale;
  • titoli di studio di scuole statali, paritarie o legalmente riconosciute, o abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti in seno all’ordinamento pubblico italiano ed europeo;
  • titoli di studio di durata almeno annuale che non richiedono un impegno inferiore a quattrocento ore o corsi di perfezionamento relativi e pertinenti al profilo professionale posseduto.

Per i corsi che prevedono la formazione a distanza (FAD) relativamente all’attività didattica teorica, i permessi possono essere riconosciuti solo qualora l’Università, con piena assunzione di responsabilità, rilasci certificato attestante giorni e orari in cui il dipendente personalmente ha effettuato le lezioni trasmesse per via telematica. Nella stessa certificazione deve essere attestato che per il dipendente non sussiste alcuna possibilità di seguire le lezioni online in altro giorno e orario non coincidenti con quelle ordinarie dell’orario di servizio.

Qualora il numero delle richieste superi il limite massimo previsto per l’anno di riferimento, la concessione dei permessi avviene seguendo quanto specificatamente previsto dal comma 6 dell’art. 48 del CCNL area comparto del 21/05/2018.

Tempi e modalità di richiesta

Ogni anno, secondo le modalità che saranno indicate di volta in volta con avviso pubblicato sul sito dell’Azienda, di cui all’art.4 de presente Regolamento, i dipendenti interessati dovranno presentare istanza volta ad ottenere la concessione delle 150 ore per il “Diritto allo studio”, relative all’anno solare successivo, vistata dal responsabile della Struttura/Servizio di appartenenza, esclusivamente sul modello predisposto (Modello 150 ore), inviandola all’U.O. Formazione.

La presentazione dell’istanza, indirizzata all’U.O. Formazione, dovrà avvenire entro il termine stabilito nel relativo Avviso, formulato per l’anno in oggetto. Nel caso di spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, farà fede la data del timbro postale di invio.

Le domande devono essere corredate, in originale o per copia conforme (ai sensi degli artt. 19 e 47 del DPR 445/2000 con allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità), da:

  • certificato di iscrizione al corso di studi dichiarato;
  • quietanza di pagamento iscrizione (complessiva o prima rata);
  • attestazione superamento di almeno due esami previsti nel piano di studio nel caso di fruizione nell’anno precedente;
  • attestazione dello svolgimento o inizio e fine del corso, nel caso di fruizione nell’anno precedente.

Non sono accettate quietanze attestanti l’iscrizione a prove selettive per l’ammissione per corsi a numero chiuso.

Nel caso di presentazione di quietanza relativa all’iscrizione o attestazione, il dipendente è comunque tenuto a presentare entro e non oltre il 31 gennaio regolare certificato di iscrizione pena la decadenza del beneficio acquisito.

Le istanze inoltrate oltre il termine stabilito verranno considerate, ai fini della concessione del beneficio, solo qualora si riferiscono a corsi il cui inizio è successivo alla data del 1° Gennaio dell’anno in questione e comunque, non sia stato esaurito il monte ore disponibile ai sensi dell’art. 2. del presente Regolamento.

I benefici oggetto del presente regolamento non vengono riconosciuti ai dipendenti che intendono iscriversi presso scuole non legalmente riconosciute dall’ordinamento pubblico o abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti in seno all’ordinamento pubblico italiano ed europeo.

I dipendenti autorizzati, fermo restando il limite massimo di 150 ore, possono utilizzare i permessi per frequentare le lezioni e sostenere gli esami previsti nel corso di studi. Per sostenere gli

esami relativi al corso di studi il dipendente, in alternativa ai permessi delle 150 ore, può utilizzare, limitatamente al giorno della prova, anche i permessi giornalieri retribuiti (8 giorni l’anno) previsti dall’art.36 del CCNL 21 Maggio 2018

Qualora il numero delle istanze rientri nel contingente totale delle 150 ore di cui al citato art. 2, comma 2 del presente Regolamento, l’U.O. Formazione, valutata la presenza dei requisiti, provvede a redigere la proposta deliberativa al fine di autorizzare i richiedenti al beneficio delle 150 ore per il “Diritto allo studio” e successivamente notifica la concessione del beneficio agli aventi diritto ed ai Responsabili della Struttura/Servizio di appartenenza.