Il congedo di maternità anticipata


Che cos’è?

La maternità anticipata può essere richiesta dalla lavoratrice nei mesi antecedenti il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro due mesi prima del parto, in pratica può essere richiesta nei primi sette mesi di gravidanza.

Dal 1° aprile 2012 i provvedimenti di interdizione dal lavoro per gravidanza a rischio, relativi al territorio di competenza dell’Asp di Messina vengono adottati esclusivamente, previa presentazione di domanda scritta, dall’UOC di Medicina Legale e Fiscale.

L’interdizione anticipata dal lavoro può essere richiesta quando ricorre una condizione di gravi complicanze della gestazione o preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza.

Come puoi presentare la domanda?

La domanda di congedi di maternità anticipata può essere presentata:

  • Via email – medicinalegale.menord@asp.messina.it
  • Presso gli uffici di Medicina legale e fiscale previo appuntamento (090.365 3852 090.365 3853)
  • Raccomandata a/r al seguente indirizzo: U.O. Medicina legale e fiscale – ASP Messina, Ufficio astensione anticipata per maternità – Via 19’ Fanteria – ex Ospedale R. Margherita, 2 piano – 98121 Messina

La domanda deve essere presentata utilizzando l’apposito modello in formato PDF scaricabile dal sito web aziendale, nella sezione modulistica. La domanda deve essere compilata in ogni sua parte, in particolare devono essere indicati il domicilio effettivo, il contatto telefonico, ed un indirizzo email.

Alla domanda devono essere allegati:

  • certificato medico specialistico originale
  • fotocopia di un documento di riconoscimento fronte/retro
  • altra documentazione sanitaria in possesso della gestante, utile a documentare lo stato di salute della stessa
  • eventuale delega per il ritiro

Note informative

NB. Riguardo ai tempi di presentazione della domanda, la richiedente dovrà presentare la domanda in argomento per l’autorizzazione di astensione richiesta nel più breve tempo possibile dal giorno in cui si assenta e le viene rilasciato il certificato medico-specialistico.

Tuttavia, in un’ottica di collaborazione volta alla tutela delle gestanti affette da una condizione di gravidanza a rischio, vi è una tolleranza su eventuali ritardi e pertanto le domande possono essere inviate entro sette giorni dalla data del rilascio del certificato specialistico di gravidanza a rischio.

Nella modalità di invio a mezzo Posta Raccomandata A/R, farà fede la data del timbro postale ed è importante che l’istanza venga spedita massimo entro 7(sette) giorni dalla data di rilascio del certificato medico.

Qualora si fosse impossibilitate a recarsi personalmente, all’ufficio dell’ASP si potrà delegare una persona che dovrà esibire la delega compilata e firmata dalla delegante e dal delegato con copia del documento d’identità di entrambi.

NB. Il certificato medico rilasciato da uno specialista ginecologo-ostretrico dovrà necessariamente attestare: la data dell’ultima mestruazione, l’epoca attuale di gestazione al momento della visita, la data presunta del parto, la diagnosi attestante le gravi complicanze della gestazione e/o le pregresse patologie che si ritiene possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, la prescrizione dell’eventuale necessità di riposo ed astensione dal lavoro, con la durata dei giorni di prognosi che rendono temporaneamente non idonea al lavoro la gestante, completo di luogo e data del rilascio, nonché firma, timbro e n. di iscrizione all’ordine dei medici, del medico certificatore.

A tal uopo, quando lo specialista certifica presso la struttura pubblica, parimenti alla certificazione privata, benché usi la carta intestata della Struttura, lo stesso è tenuto ad imprimere con il proprio timbro personale i dati su elencati, pena il difetto di validità del certificato rilasciato.

Pertanto se il certificato medico specialistico non presenterà tali elementi, l’istanza in argomento non potrà essere accolta.

Note di riferimento

La competenza relativa alla procedura di cui sopra è stata trasferita alle ASP per effetto dell’art. 15 del Decreto Legge n. 5/2012 dal 1 Aprile 2012.

(“Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”);

le competenze di accertamento, di riconoscimento e di comunicazione dei provvedimenti di interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza fino al periodo di astensione obbligatorio sono state trasferite dal “servizio ispettivo del ministero del lavoro” alle ASL e alle Direzioni territoriali del lavoro, apportando alcune modifiche all’art. 17 comma 2, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.”

Art. 17. Estensione del divieto (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 4, commi 2 e 3, 5, e 30, commi 6, 7, 9 e 10)

2. Il servizio ispettivo del Ministero del lavoro può disporre, sulla base di accertamento medico, avvalendosi dei competenti organi del Servizio sanitario nazionale, ai sensi degli articoli 2 e 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, l’interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza, fino al periodo di astensione di cui alla lettera a), comma 1, dell’articolo 16, per uno o più periodi, la cui durata sarà determinata dal servizio stesso, per i seguenti motivi:

a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;

b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;

c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 12.

3. L’astensione dal lavoro di cui alla lettera a) del comma 2 è disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, secondo le risultanze dell’accertamento medico ivi previsto.

In ogni caso il provvedimento dovrà essere emanato entro sette giorni dalla ricezione dell’istanza della lavoratrice.

4. L’astensione dal lavoro di cui alle lettere b) e c) del comma 2 può essere disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, d’ufficio o su istanza della lavoratrice, qualora nel corso della propria attività di vigilanza constati l’esistenza delle condizioni che danno luogo all’astensione medesima.

5. I provvedimenti dei servizi ispettivi previsti dal presente articolo sono definitivi.

Legge 35 del 4 aprile 2012, Sezione II – Semplificazione in materia di lavoro

Art. 15. Misure di semplificazione in relazione all’astensione anticipata dal lavoro delle lavoratrici in gravidanza

1. A decorrere dal 1° aprile 2012, all’articolo 17 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. La Direzione territoriale del lavoro e la ASL dispongono, secondo quanto previsto dai commi 3 e 4, l’interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza fino al periodo di astensione di cui alla lettera a) , comma 1, dell’articolo 16 o fino ai periodi di astensione di cui all’articolo 7, comma 6, e all’articolo 12, comma 2, per uno o più periodi, la cui durata sarà determinata dalla Direzione territoriale del lavoro o dalla ASL per i seguenti motivi:

a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti( leggi preesistenti) forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;

b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;

c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 12.»;

b) al comma 3, le parole: «è disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «è disposta dall’azienda sanitaria locale, con modalità definite con Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,»;

c) al comma 4, le parole: «può essere disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «è disposta dalla Direzione territoriale del lavoro». Al medesimo comma la parola: «constati» è sostituita dalla seguente: «emerga»;

d) al comma 5, le parole: «dei servizi ispettivi» sono soppresse.

Per informazioni ed ulteriori chiarimenti

U.O. Medicina legale e fiscale – ASP Messina, Ufficio astensione anticipata per maternità – Via Diciannovesimo Fanteria – ex Ospedale R. Margherita, 2 Piano – 98121 Messina