Accertamenti collegiali per patenti di guida speciali e a validità limitata
Che cos’è
È un organo sanitario collegiale istituito ai sensi dell’art. 330 del DPR 495/92 e dell’art. 119 c. 4 del C. d. S. per verificare ed accertare l’idoneità alla guida di soggetti che rientrano in particolari tipologie di utenza.
Infatti nei casi che di seguito verranno riepilogati, la visita per il rinnovo della patente, la certificazione per il conseguimento, riclassificazione o revisione della patente non può essere fatta da un singolo medico ma dalla Commissione Medica Locale.
Chi deve rivolgersi alla Commissione Medico Locale
La Commissione Medica Locale Patenti di Guida e/o Nautiche è ideata al fine di accertare la presenza o la sussistenza dei requisiti psico-fisici per il rilascio, la riclassificazione o la revisione della patente di guida e/o Nautiche nei seguenti casi:
- Persone a cui è stata disposta la revisione della patente ai sensi dell’Articolo 128 del Codice della strada (D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285) (guida in stato di ebbrezza, detenzione e/o uso di sostanze stupefacenti, segnalazioni per invalidità, quando in sede di accertamenti medico-legali diversi, si accerti la sussistenza, in soggetti già titolari di patente, di patologie incompatibili con l’idoneità alla guida, segnalazioni per verifica della persistenza dei requisiti di idoneità psicofisica per la guida, etc.)
- Persone segnalate dai medici durante il rinnovo della patente
- Persone con perdita, limitazioni e/o difficoltà nel movimento e nel coordinamento degli arti, della colonna vertebrale e del corpo (malattie neurologiche, ossee, muscolari, traumi)
- Persone con malattie progressive dell’occhio, (glaucoma, maculopatie, lesioni del nervo ottico, danni alla retina, ecc)
- Persone con riduzione dell’udito non correggibile con protesi
- Persone con diabete (patenti C1, C1E, C, CE / D1, D1E, D, DE)
- Persone con diabete in presenza di complicanze d’organo (tutte le patenti)
- Persone con epilessia, anche pregressa
- Persone con malattie psichiche
- Persone con trapianto d’organo
- Persone in dialisi
- Persone con malattie endocrine (casi gravi o complicati), non ben compensate
- Persone con malattie cardiovascolari
- Malattie respiratorie (casi gravi o complicati)
- Persone con sindrome di apnee notturne, trattate con la CPAP (Continuous Positive Airway Pressure)
- Persone di età di anni 65 per le categorie di patente di gruppo 2 categoria C e 60 anni per quelle di categoria D; e anche i titolari di certificato di abilitazione professionale di tipo KA e KB.
- Per patenti del gruppo 1 si intendono patenti tipo A e B
- Per patenti del gruppo 2 si intendono patenti superiori (C-D-E-K)
Come prenotare la visita
È importante che i cittadini-utenti presentino la richiesta di vista almeno 5 mesi prima della scadenza della validità della patente o della sospensione. La prenotazione avviene tramite la presentazione del modulo di domanda, con i relativi allegati presenti:
- Sul portale (sito web) dell’ASP, all’indirizzo: www.asp.messina.it
- Previa richiesta telefonica, verrà inviato all’indirizzo e-mail indicato
Il modulo va compilato in ogni sua parte, firmato dall’interessato e corredato con tutti gli allegati indicati e trasmesso per posta elettronica, oppure spedito per posta Raccomandata A/R, al seguente indirizzo:
Commissione Medico Locale Patenti di Guida c/o U.O. MEDICINA LEGALE e FISCALE – ASP MESSINA Via 19° Fanteria – ex Ospedale R. Margherita, 2° Piano – 98121 Messina
Soltanto in casi limiti e/o per particolari difficoltà ed esigenze, potrà essere consegnato direttamente allo sportello della Segreteria dell’Ufficio Patenti Martedì e Venerdì, dalle ore 09:00 alle 12:00.
La documentazione necessaria, in formato Pdf:
- Versamento di:
- Per il rinnovo della patente i versamenti di 10,20 + 16,00 (imposta di bollo) tariffa S160, effettuare il pagamento tramite la piattaforma informatica PagoPa
- Per il conseguimento, la revisione e la riclassificazione della patente il versamento di 16,00 (imposta di bollo) tariffa S019, effettuare il pagamento tramite la piattaforma informatica PagoPA
- Fotocopia del provvedimento di revisione della patente con, con gli estremi di notifica, disposto dalla Prefettura o dall’Ufficio Provinciale M.C.T.C.
- Copia di eventuale verbale di invalidità civile e/o di servizio, di altre commissioni che hanno emesso il giudizio, etc., con la diagnosi
- Certificato anamnestico del medico curante
- Fotocopia patente di guida
- Fotocopia di un documento di riconoscimento
- Fotocopia del codice fiscale
- Foto formato tessera recente formato Jpeg e senza occhiali
- Tempi di reazione, soltanto per il CAP e le patenti di categoria C – D – E
Contatti
Le informazioni telefoniche, saranno fornite dal lunedì al venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13:00 al seguente numero: 090 3653793.
Lo sportello è aperto al pubblico nelle giornate di Martedì e Venerdì, dalle 09:00 alle 12:00.
Indirizzi email:
Il ricorso avverso il giudizio della Commissione Medica Locale per il rilascio della patente di guida
Contro il giudizio di non idoneità alla guida espresso dalla Commissione Medica Locale è possibile produrre ricorso.
Il ricorso può essere presentato anche nel caso in cui non si ritengano appropriati al proprio stato fisico gli adattamenti prescritti dalla Commissione Medica Locale o la durata di validità della patente.
L’art. 23, comma 1, lettera e, della Legge 120/2010 (Disposizioni in materia di sicurezza stradale) ha modificato il comma 5 dell’art. 119 del Codice della Strada, superando il precedente sistema di eventuale presentazione di un ricorso gerarchico contro i giudizi delle commissioni mediche e ha introdotto un sistema più semplificato.
Resta comunque ferma la possibilità di tutela giurisdizionale con ricorso al Tar o di ricorso straordinario al Capo dello Stato (Presidente della Regione per la Regione Sicilia, poichè a Statuto Speciale).
Il conducente che intenda presentare ricorso contro il giudizio della commissione medica potrà utilizzare, alternativamente, le seguenti modalità:
- Proporre immediatamente ricorso al Tar (entro sessanta giorni dalla data della notifica del provvedimento)
- Proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (entro centoventi giorni dalla data della notifica del provvedimento)
- Sottoporsi, a sua richiesta e a sue spese, a nuova visita medica da effettuarsi presso gli organi sanitari periferici della Società Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. (FS)
Nel caso che gli organi sanitari delle FS faranno una diversa e più favorevole valutazione medica, sarà possibile produrre direttamente la nuova certificazione sanitaria agli uffici della Motorizzazione Civile competente per il riesame, ed eventuale modifica (autotutela).
Per quanto riguarda i termini per la produzione della nuova certificazione, più favorevole, degli organi sanitari delle FS, la nuova normativa prevede che debba essere prodotta entro il termine massimo di centoventi giorni (cioè, entro i termini previsti per l’eventuale ricorso al Tar o al Capo dello Stato).
La produzione della nuova certificazione oltre il suddetto termine massimo comporterà il consolidamento della precedente valutazione della Commissione Medica Locale e la decadenza dalla possibilità di un ricorso giurisdizionale, al Tar, o di un ricorso straordinario al Capo dello Stato.
Soltanto nel caso in cui fosse possibile dimostrare di aver tempestivamente richiesto nei termini la visita medica agli organi sanitari delle FS, ovvero il ritardo nella presentazione della nuova certificazione più favorevole sia imputabile esclusivamente ai tempi di attesa per l’effettuazione della visita stessa, l’Ufficio della Motorizzazione Civile potrà comunque procedere al riesame in autotutela della certificazione.
Note Informative
Nel rispetto della normativa vigente, per poter esprimere un giudizio adeguato, la CML adotta un protocollo operativo in base alle patologie e/o condizioni che hanno richiesto la visita presso la commissione medesima.
- Gli accertamenti sanitari richiesti dalla CML dovranno obbligatoriamente essere effettuati presso Strutture Pubbliche o Equiparate, anche in regime di intramoenia (DPR 495/92 art.330 comma 6 – il loro costo è a totale carico del richiedente come previsto dal precitato “regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”) ed il medico non può porli a carico del servizio sanitario (non devono essere prescritti sul ricettario regionale e non sono valide esenzioni di alcun tipo)
- La documentazione sanitaria sarà conservata dalle CML presso apposito archivio
- La documentazione sanitaria necessaria per esprimere il giudizio d’Idoneità alla guida deve essere stata emessa, possibilmente, non oltre 3 mesi dalla data di effettuazione della visita presso la CML
Comunque il certificato medico d’idoneità rilasciato dalla CML, così come indicato nella Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti protocollo N°28963 del 26/11/2013, ha una validità di 6 mesi dalla data di emissione.
La Commissione Medico Locale, tenuto conto della grande variabilità di casi clinici, qualora in sede di visita lo ritenesse necessario, richiederà ulteriori e più approfonditi accertamenti.