In ottemperanza alle norme di legge vigenti, i cittadini interessati al rilascio dei certificati per ottenere il diritto del voto assistito e/o del voto domiciliare, possono rivolgersi al Servizio di Medicina Legale del Distretto Sanitario di appartenenza, per luogo di residenza.
Quali certificazioni vengono rilasciate
- Assistenza durante le operazioni di voto
- Diritto ad accedere ad un seggio elettorale privo di barriere architettoniche
- Ammissione al voto nella propria dimora
Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l’allontanamento dall’abitazione
Quando il soggetto è affetto da grave infermità. tale da impedirne l’allontanamento dell’abitazione, trovandosi in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimora (art. 1 del Decreto Legge 03 gennaio 2006, n.1, convertito in Legge 27 gennaio 2006, n. 22).
Quando si presentano situazioni di gravissime infermità, tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimora risulta impossibile, anche con l’ausilio dei servizi di cui all’articolo 29 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (art. 1 Legge 7 maggio 2009, n.45).
I servizi distrettuali
Pertanto, in conformità alle previsioni normative testé riportate, presso gli uffici dei Servizi di Medicina Legale dislocati nei vari Distretti dell’ASP di appartenenza, il servizio per il rilascio delle relative certificazioni, sarà assicurato dai dirigenti medici a tale scopo preposti.
Quali elettori posso essere accompagnati in cabina (Voto assistito) art. 41 D.P.R. 165 n. 570
Non appare superfluo ribadire che il voto assistito riguarda gli elettori con alcune infermità, in particolare: i ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi, ovvero da altro impedimento e/o deficit motorio di analoga gravità.
Questi elettori possono essere accompagnati all’interno della cabina elettorale ed esprimere il voto con l’assistenza di un elettore della propria famiglia, o, in mancanza del familiare, di un altro elettore liberamente scelto, purché iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica( Legge n. 17 del 5 febbraio 2003).
In tal caso, gli elettori, dovranno presentarsi al seggio muniti, oltre che della tessera elettorale e di un documento di riconoscimento valido, anche di un certificato medico rilasciato dai medici appartenenti al Servizio di Medicina legale dell’ASP 5 di Messina.
Detto certificato deve attestare espressamente che l’infermità fisica impedisce all’elettore di esprimere il voto senza
l’aiuto di un altro elettore.
Il diritto di accedere ad un seggio elettorale privo di barriere architettoniche
Gli elettori, quando la sede della sezione alla quale sono iscritti non è accessibile mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in un’altra sezione del comune, che sia allocata in esente da barriere architettoniche (art. 1 Legge 15 gennaio 1991, n. 15).
L’annotazione permanente sulla Tessera elettorale
Infine si rammenta che in alternativa, al fine di evitare di doversi munire di volta in volta, in occasione di ogni consultazione elettorale, dell’apposito certificato medico, gli elettori fisicamente impediti possono preventivamente chiedere l’annotazione permanente del diritto al voto assistito sulla propria tessera elettorale, rivolgendosi all’Ufficio Elettorale del Comune di residenza.
Invece, il rilascio della certificazione per l’ammissione al voto assistito non è consentita per infermità che non influiscono sulla capacità visiva oppure sul movimento degli arti superiori, in special modo per le infermità che riguardano esclusivamente la sfera psichica dell’elettore